Che cos'è la riforma IVA ViDA dell'UE? Dal 2028 meno registrazioni IVA negli Stati membri — cosa devono sapere oggi i venditori cross-border
ViDA, la riforma IVA europea VAT in the Digital Age, parte il 1° luglio 2028. Con un OSS esteso, un reverse charge B2B obbligatorio e un nuovo regime per i trasferimenti di beni propri, riduce il numero di paesi UE in cui un venditore deve registrarsi ai fini IVA — senza creare una partita IVA unica valida in tutta l'UE.
L'UE ha adottato formalmente "ViDA" (VAT in the Digital Age), un'ampia riforma che collega in digitale i sistemi IVA di tutti i 27 Stati membri. Entrerà in vigore per fasi dal 1° luglio 2028, e i venditori cross-border nell'UE dovranno ripensare dove, e in quanti paesi, registrarsi ai fini IVA.
Nella sostanza, ViDA digitalizza la comunicazione e lo scambio dei dati delle operazioni IVA e, dove possibile, fa passare gli adempimenti delle imprese dal portale di un solo paese. In questo articolo spieghiamo cosa devono sapere fin d'ora i venditori extra-UE — dagli Stati Uniti all'India e oltre.
I tre pilastri di ViDA
ViDA poggia su tre pilastri.
- Digital reporting e fatturazione elettronica: la fattura elettronica diventa obbligatoria per le operazioni B2B intra-UE, e i dati delle operazioni vengono trasmessi alle autorità fiscali quasi in tempo reale.
- Economia delle piattaforme: le piattaforme che intermediano locazioni brevi (fino a 30 notti) e trasporto passeggeri su strada diventano “fornitori presunti” (deemed supplier), tenuti in determinati casi a riscuotere e versare l’IVA. Affitti turistici e ride-sharing sono i primi settori interessati.
- Registrazione IVA unica (Single VAT Registration): attraverso tre meccanismi — un OSS (One Stop Shop) esteso, un reverse charge B2B obbligatorio più ampio e un nuovo regime per i trasferimenti di beni propri (TOOG) — riduce i casi in cui un’impresa deve registrarsi ai fini IVA in altri Stati membri.
Per chi vende in e-commerce cross-border, il terzo pilastro, la registrazione IVA unica, è quello con l’impatto maggiore.
Il calendario di attuazione
ViDA è stata adottata formalmente dal Consiglio dell’UE l’11 marzo 2025 come Direttiva (UE) 2025/516 del Consiglio ed entra in vigore per fasi.
- 1° luglio 2028: parte la registrazione IVA unica. Si estende l’ambito dell’OSS e partono anche il reverse charge B2B obbligatorio e il regime per i trasferimenti di beni propri (TOOG). Da questa data non si possono avviare nuovi accordi di call-off stock*, e la semplificazione sarà abolita del tutto il 1° luglio 2029. In questa fase, applicare la regola del “fornitore presunto” alle piattaforme di locazioni brevi e trasporto passeggeri è facoltativo per gli Stati membri.
- 1° gennaio 2030: la regola del “fornitore presunto” per le piattaforme diventa obbligatoria in tutti gli Stati membri.
- 1° luglio 2030: fatturazione elettronica e digital reporting diventano obbligatori per le operazioni B2B intra-UE.
Sembra lontano, ma gli Stati membri si stanno già preparando. Conviene cominciare a ragionare fin d’ora su dove registrarsi e su quanto i propri sistemi contabili siano pronti.
*Il call-off stock è una semplificazione che si applica quando i beni vengono inviati in anticipo in un magazzino di un altro Stato membro per uno specifico cliente B2B.
Come funziona oggi: l’OSS e le regole del “fornitore presunto” per i marketplace
ViDA si innesta sulla riforma IVA dell’e-commerce entrata in vigore il 1° luglio 2021. Partiamo da due elementi chiave del sistema attuale.
OSS (One Stop Shop): quando un’impresa vende beni a consumatori di altri Stati membri, può presentare un’unica dichiarazione OSS nel paese di registrazione e versare in un’unica soluzione l’IVA dovuta a ciascun paese. Non serve ottenere una partita IVA in ogni paese di vendita.
Le regole del “fornitore presunto” per i marketplace: marketplace come Amazon diventano “fornitori presunti” che versano l’IVA al posto del venditore in due casi:
- vendite a consumatori di beni importati spediti da fuori UE in spedizioni di valore fino a €150;
- vendite a consumatori da parte di venditori extra-UE da stock già presente nell’UE (indipendentemente dal valore).
In questi casi l’operazione prende la forma “venditore → Amazon (B2B) → consumatore (B2C)”, e Amazon versa l’IVA nel paese di vendita. Il venditore, da parte sua, deve registrarsi ai fini IVA nel paese in cui è custodito lo stock (per esempio l’Italia) e dichiarare le vendite ad Amazon nella propria dichiarazione IVA come cessioni B2B esenti.
Il problema è che tenere stock in più paesi — come fa per costruzione Pan-European FBA — tende a richiedere registrazione e dichiarazioni IVA in ciascuno di essi. Con ViDA l’ambito dell’OSS si allarga e, fra le altre operazioni, gli spostamenti transfrontalieri dello stock del venditore potranno essere dichiarati in modo centralizzato nel paese di registrazione: il numero di registrazioni necessarie dovrebbe quindi scendere.
Cosa cambia con la registrazione IVA unica
Oggi tenere stock in più paesi UE o vendere B2B a imprese di altri Stati membri può richiedere registrazione e dichiarazioni IVA in ciascuno di quei paesi. A seconda del paese, le imprese extra-UE possono anche dover nominare un rappresentante fiscale. Ripetere queste procedure paese per paese è stato finora uno dei costi principali della vendita cross-border.
La registrazione IVA unica di ViDA punta a ridurre queste registrazioni locali con i tre meccanismi che seguono. Non crea però una partita IVA unica valida in tutta l’UE.
- Estensione dell’OSS: alcune vendite a consumatori di altri Stati membri che oggi non si possono dichiarare tramite OSS diventeranno dichiarabili in modo centralizzato nel paese di registrazione.
- Reverse charge B2B obbligatorio: quando un’impresa che in un paese non ha né stabile organizzazione né registrazione IVA vende a un’impresa lì registrata, il reverse charge — con cui è l’acquirente a dichiarare e versare l’IVA — diventa obbligatorio in tutti gli Stati membri. Il venditore non ha più bisogno di una registrazione IVA locale solo per quell’operazione.
- Regime dei trasferimenti di beni propri (TOOG): un nuovo regime che consente di dichiarare tramite OSS lo spostamento del proprio stock verso un magazzino in un altro Stato membro prima della vendita. Riduce le registrazioni locali dovute soltanto ai movimenti di stock. Di conseguenza, l’attuale semplificazione del call-off stock verrà abolita.
Prendiamo come esempio le vendite B2C. Supponiamo che in un trimestre si vendano €10.000 a consumatori nell’UE — €3.000 in Francia, €2.000 in Germania, €3.000 in Italia e così via. Con l’OSS si inserisce la ripartizione per paese in un’unica dichiarazione e si versa con un solo pagamento l’IVA calcolata all’aliquota di ciascun paese. Non serve presentare una dichiarazione separata in ogni paese.
D’altra parte, le operazioni che restano fuori da questi regimi, o una stabile organizzazione in un altro paese, continueranno a richiedere una registrazione IVA locale. Anche le imprese extra-UE, a seconda del paese di registrazione, possono dover nominare un rappresentante fiscale. Poiché in alcuni casi può restare necessaria la registrazione nel paese in cui è custodito lo stock, per capire quali regimi si applicano alle proprie operazioni è indispensabile un esame caso per caso da parte di un professionista.
Cosa conviene fare adesso
Dopo ViDA, scegliere dove registrarsi ai fini IVA sarà meno una questione di “vendere in quel paese” e più una questione di “scegliere la base da cui vendere in tutta l’UE”. Per prepararsi consigliamo tre passi:
- Mappare dove si vende nell’UE, dove è custodito lo stock e dove si è registrati oggi ai fini IVA.
- Confrontare i paesi candidati a fare da base per rapidità delle procedure e supporto disponibile. L’Italia, con la fatturazione elettronica obbligatoria in vigore da anni, è già vicina al modello verso cui va ViDA.
- Verificare che i propri sistemi contabili e di fatturazione reggano i requisiti di fatturazione elettronica in arrivo.
L’anno scorso Servix International ha seguito la registrazione IVA e VIES in Italia di circa 20.000 venditori extra-UE. La registrazione IVA in Italia richiede 4-6 settimane, e non serve costituire una società nell’UE: basta la registrazione IVA per iniziare a vendere. I passaggi sono descritti nella nostra guida alla registrazione IVA e VIES in Italia, e la parte VIES in VIES per le società extra-UE. Il nostro team parla inglese, hindi, cinese, spagnolo, francese e giapponese.
Per una consulenza sulla registrazione IVA nell’UE in vista di ViDA, contatta Servix International.
Fonti: Commissione europea, DG Fiscalità e unione doganale, “VAT in the Digital Age (ViDA)” · Direttiva (UE) 2025/516 del Consiglio, Gazzetta ufficiale dell’UE (EUR-Lex).
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