Spagna
Fiscalità, IVA e compliance marketplace per le imprese che vendono in Spagna.
IVA in Spagna: una guida pratica
L'IVA spagnola rimane pienamente all'interno del quadro UE — ma senza soglia di registrazione e con rappresentanza fiscale obbligatoria per le imprese extra-UE. Ecco cosa richiede vendere in Spagna.
Le basi
Il sistema IVA spagnolo — noto localmente come Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) — opera su quattro livelli di aliquota.
L’aliquota ordinaria del 21% si applica a tutti i beni e servizi imponibili non coperti dalle categorie ridotte o zero. Una prima aliquota ridotta del 10% copre un’ampia gamma di servizi quotidiani: alloggio alberghiero, servizi di ristorazione e catering, cibo da asporto, trasporto passeggeri nazionale, bar, caffè, locali notturni, forniture idriche e ingresso a determinati eventi culturali e sportivi.
Una seconda aliquota ridotta del 4% riguarda i beni essenziali — alcuni prodotti alimentari, prodotti farmaceutici, libri, giornali e servizi sociali. Infine, un’aliquota zero si applica alle cessioni intracomunitarie e al trasporto passeggeri internazionale.
A differenza del Regno Unito, le regole IVA spagnole rimangono pienamente all’interno del quadro UE.
Chi deve registrarsi
La Spagna opera senza alcuna soglia di registrazione — sia le imprese residenti sia quelle non residenti devono registrarsi non appena iniziano a svolgere attività imponibili. Non vi è un fatturato minimo da raggiungere prima.
La registrazione è richiesta in una serie di situazioni specifiche: effettuare cessioni imponibili di beni o servizi all’interno della Spagna, stoccarvi inventario (anche tramite Amazon FBA), effettuare acquisti o spedizioni intracomunitari, installare o assemblare beni localmente, oppure fornire servizi digitali B2C a clienti spagnoli senza utilizzare il regime OSS non-Union. Anche le imprese che superano la soglia di vendite a distanza UE di €10,000 devono registrarsi, salvo che optino per il regime OSS (One Stop Shop).
Le domande passano attraverso l’AEAT (Agencia Estatal de Administración Tributaria), che emette un numero IVA spagnolo (NIF-IVA) in caso di approvazione. La procedura richiede di norma da due a quattro settimane e può essere richiesta documentazione aggiuntiva. I documenti necessari includono in genere un Form 036 compilato, lo statuto, la prova dell’attività d’impresa e un documento d’identità dei rappresentanti legali.
È consentita anche la registrazione volontaria — ad esempio, se un’impresa desidera recuperare l’IVA spagnola assolta sugli acquisti.
Rappresentanza fiscale
Le imprese extra-UE sono tenute per legge a nominare un rappresentante fiscale in Spagna. Questo rappresentante funge da interlocutore con le autorità fiscali spagnole, gestisce la presentazione delle dichiarazioni IVA e la corrispondenza, ed è responsabile in solido per eventuali debiti IVA. Le società con sede nell’UE sono esentate da questo obbligo, sebbene possano comunque scegliere di nominare un rappresentante locale per comodità amministrativa.
Dichiarazioni, scadenze e sanzioni
La frequenza di presentazione è determinata dal fatturato annuo. Le imprese con vendite superiori a €6 milioni devono presentare dichiarazioni mensili, mentre quelle al di sotto di tale cifra presentano dichiarazioni trimestrali. Tutte le imprese registrate ai fini IVA sono inoltre tenute a presentare una dichiarazione IVA annuale, dovuta entro il 30 gennaio dell’anno successivo.
Per le dichiarazioni mensili e trimestrali, il termine è il 20 del mese successivo alla fine di ciascun periodo contabile. Tutte le dichiarazioni devono essere presentate per via telematica.
Il quadro sanzionatorio spagnolo è notoriamente rigoroso. Il pagamento tardivo comporta una maggiorazione mensile dell’1% sull’IVA non versata, salendo progressivamente fino a un massimo del 12%. Si applicano interessi del 5%, 10% o 20% a seconda della durata del ritardo, e l’omessa presentazione o la frode possono comportare sanzioni aggiuntive. Nei casi gravi, le autorità fiscali spagnole possono sospendere interamente il numero IVA di un’impresa.
Intrastat, reverse charge e le Canary Islands
Le imprese che movimentano beni tra la Spagna e altri Stati membri dell’UE devono presentare dichiarazioni Intrastat una volta superate determinate soglie. La soglia standard è di €400,000 sia per gli arrivi sia per le spedizioni, mentre è richiesta una dichiarazione più dettagliata al di sopra di €6,000,000. Le presentazioni sono dovute entro il 12 del mese successivo alla transazione di riferimento.
Il meccanismo del reverse charge sposta la responsabilità della contabilizzazione dell’IVA sul destinatario anziché sul fornitore in circostanze specifiche. Tra queste rientrano i servizi transfrontalieri B2B, le transazioni interne in settori quali costruzioni, rifiuti, rottami metallici, gas ed elettricità, e determinati acquisti intra-UE di beni. In base a questo meccanismo, il destinatario contabilizza sia l’IVA a credito sia quella a debito nella medesima dichiarazione — riducendo l’onere di compliance per i fornitori esteri che altrimenti potrebbero non avere necessità di registrarsi.
Le imprese che operano nelle o vendono verso le Canary Islands sono soggette a un regime fiscale del tutto separato. Le isole applicano una propria imposta sui consumi — l’IGIC (Impuesto General Indirecto Canario) — che si applica indipendentemente dall’IVA della Spagna continentale. L’aliquota IGIC ordinaria è del 7%, con aliquote ridotte dello 0% e del 3% per beni essenziali come alimenti di base, libri e medicinali, e aliquote maggiorate del 9,5% e del 15% per tabacco, alcolici e beni di lusso. Le società attive sia nella Spagna continentale sia nelle Canary Islands devono mantenere la compliance con entrambi i sistemi simultaneamente.
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